Enti non commerciali: la detrazione IVA è possibile solo in presenza di una contabilità separata

La Redazione
13 Novembre 2015

Ai sensi dell'art. 19-ter, D.P.R. n. 633/1972, per gli enti non commerciali l'IVA è ammessa in detrazione relativamente agli acquisti e alle importazioni fatte nell'esercizio di attività commerciali e agricole.

Ai sensi dell'art. 19-ter, D.P.R. n. 633/1972, per gli enti non commerciali l'IVA è ammessa in detrazione relativamente “agli acquisti e alle importazioni fatte nell'esercizio di attività commerciali e agricole”, esulando quindi dall'ambito di applicazione dell'imposta le attività che l'ente esercita ai fini istituzionali. Con riferimento all'attività commerciale esercitata unitamente a quella istituzionale, la spettanza della detrazione è però subordinata alla regolare tenuta di una contabilità separata ex art. 20: diversamente viene a mancare o non è provata la qualità di soggetto passivo dell'imposta assolta dall'associazione.

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