Concordato preventivo e privilegio delle sanzioni inerenti a imposte dirette

19 Maggio 2015

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 170/2013 ci si chiede se nell'ambito della proposta di un nuovo concordato preventivo le sanzioni relative ad imposte dirette maturate prima dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011 siano o meno da considerarsi privilegiate.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 170/2013 ci si chiede se nell'ambito della proposta di un nuovo concordato preventivo le sanzioni relative ad imposte dirette maturate prima dell'entrata in vigore del D.L. 98/2011 siano o meno da considerarsi privilegiate.

PREMESSA – Con sentenza 1 luglio 2013, n. 170, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, commi 37, ultimo periodo e 40 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n.111, per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza previsti dall'art. 3 Cost., nonché per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU).
Il citato art. 23 D.L. 98/2011, disponendo l'applicazione retroattiva del nuovo testo dell'art. 2752, comma 1, c.c., aveva infatti esteso il privilegio ai crediti erariali derivanti da imposte dirette e da sanzioni tributarie inerenti alle medesime superando anche la preclusione “endo-procedimentale” che consegue alla formazione del c.d. giudicato fallimentare. In particolare, alla luce del comma 37 del suddetto art. 23, il privilegio, che prima assisteva soltanto le imposte dirette per l'anno in corso al tempo del fallimento e per l'anno antecedente, era stato esteso anche a tali imposte ed alle relative sanzioni, senza limiti temporali e con applicazione retroattiva; il comma 40 del citato art. 23, a sua volta, aveva previsto la possibile ricollocazione in sede privilegiata dei crediti erariali derivanti da sanzioni relative ad imposte dirette, già ammessi al chirografo nello stato passivo esecutivo divenuto definitivo.
Sulla questione la Corte Costituzionale, preliminarmente, si è soffermata sulla retroattività delle disposizioni giuridiche, evidenziandone la legittimità a condizione che la retroattività stessa non contrasti con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, tra cui il rispetto del principio generale di ragionevolezza, la tutela del legittimo affidamento, la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico, il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
Nell'applicare tali principi la Consulta - preso atto che, nella fattispecie esaminata, l'unico interesse è rappresentato da quello economico dello Stato, parte del procedimento concorsuale e che tale interesse è inidoneo di per sé a legittimare un intervento normativo come quello esaminato, che determina una disparità di trattamento, a scapito dei creditori concorrenti con lo Stato, i quali vedono ingiustamente frustrate le aspettative di riparto del credito che essi avevano legittimamente maturato – ha dichiarato illegittimi costituzionalmente i commi 37, ultimo periodo e 40 D.L. 98/2011, in virtù del pregiudizio arrecato alla tutela dell'affidamento legittimo e della certezza delle situazioni giuridiche, in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti.

LA SOLUZIONE – La sentenza della Consulta non è del tutto chiara sul perimetro in cui spaziano i suoi effetti. In particolare, mentre è certo che il nuovo testo dell'art. 2752, comma 1, c.c., laddove riconosce il privilegio generale sui mobili del debitore ai crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le imposte e per le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg), imposta sul reddito delle società (Ires), imposta regionale sulle attività produttive (Irap) ed imposta locale sui redditi (Ilor), non trova applicazione per i crediti anteriori se già definitivamente ammessi al chirografo nel fallimento, è dubbio se tale disciplina sia o meno efficacemente retroattiva quanto ai crediti sorti perima ell'entrata in vigore del sopra citato D.L. 98/2011 (6 luglio 2011), ma non ancora oggetto di accertamento. Probabilmente la risposta in tale secondo caso è positiva, poiché non sarebbe di ostacolo alla retroattività il giudicato endofallimentare. Resta comunque qualche dubbio in quanto la Corte, senza chiaramente esprimere in tal caso il giudizio di incostituzionalità, ha comunque ustao espresisoni che sembrerebbero giustificare anche una più generale censura della norma denunciata in quanto sic et simpliciter retroattiva.
Da ciò conseguirebbe che, ai fini della determinazione del fabbisogno concordatario, le sanzioni relative ad imposte dirette maturate antecedentemente all'entrata in vigore del citato D.L. 98/2011 sarebbero da considerare in chirografo, mentre, accogliendosi la tesi della retroattività (operante in genere, salvi i casi di giudicato) la soluzione dovrebbe essere opposta.

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