Sì al beneficio anche se il giudice tarda l'emissione del decreto di trasferimento
15 Marzo 2017
No alla revoca dell'agevolazione prima casa per quel contribuente che ha acquistato la propria abitazione all'asta, ha versato entro l'anno ma non ha preso possesso dell'immobile perché il giudice ha tardato ad emettere il decreto di trasferimento. È questa la posizione della Suprema Corte con l'ordinanza del 9 marzo 2017, n. 6076.
I Supremi giudici hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che aveva impugnato la decisione della CTR favorevole ad un contribuente. In breve: il giudice di appello aveva ravvisato, nel caso in esame, la sussistenza del requisito di “causa di forza maggiore” laddove il contribuente aveva ottenuto il decreto giudiziale di trasferimento con un ritardo di sette giorni rispetto alla scadenza dell'anno; ritardo che non poteva essere a lui imputabile.
Nel caso in esame, l'acquisito dell'immobile era avvenuto, era stato tempestivo e il lieve ritardo era dipeso dalla sola emissione del decreto di trasferimento (ex art. 586 c.p.c.), necessario per il realizzarsi dell'effettivo traslativo della vendita forzata. Dunque, non era ipotizzabile “una sopravvenuta mancanza di causa del beneficio invocato all'atto della registrazione dell'acquisto”. In pratica, i giudici hanno asserito che la decadenza dall'agevolazione prima casa per il mancato stabilimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile entro il termine di 18 mesi dall'acquisto “resta impedita dal sopravvenire di una causa di forza maggiore, da intendersi quale impedimento oggettivo caratterizzato dalla non imputabilità, inevitabili ed imprevedibilità dell'evento”. |