Rottamazione, carichi esclusi dalla definizione agevolataFonte: Circ. AE 8 marzo 2017 n. 2/E
15 Marzo 2017
Rottamazione: ci sono alcuni carichi che non possono accedere alla definizione agevolata. Lo specifica l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/E/2017, osservando come il debitore non possa avvalersi della cosiddetta rottamazione (art. 6, D.L. n. 193/2016) i carichi emessi per il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato membro dell'Ue, in uno Stato estero aderente alla Convenzione Ocse/CoE o in uno Stato estero con cui l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di assistenza alla riscossione. Infatti, secondo l'Agenzia delle Entrate, «tali somme debbono ritenersi comunque non definibili in quanto non rientrano nella disponibilità dello Stato italiano, analogamente alle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea».
Ma non solo. Perché tra i carichi esclusi vi sono anche quelli recanti i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Sono anche escluse le «altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie»; ad esempio, quelle relative all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato o le sanzioni nei confronti dei soggetti pubblici o privati che abbiano irregolarmente conferito incarichi a dipendenti pubblici.
Va anche detto che le sanzioni irrogate ai soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché agli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni hanno, dal 1° gennaio 2007, natura amministrativo-tributaria, e pertanto si devono ritenere escluse dalla definizione agevolata, se il relativo procedimento di contestazione e irrogazione si sia svolto in base alla normativa previgente alle modifiche decorrenti dal 2007. |