Imposta di registro e decreto ingiuntivo emesso per fideiussione
15 Dicembre 2015
In tema di applicazione dell'imposta di registro dovuta su decreto ingiuntivo per il recupero dell'IVA indebitamente percepita in forza di polizza fideiussoria (emessa al fine di garantire un rimborso IVA), la Suprema Corte, con pronuncia n. 24997/2015 depositata lo scorso 11 dicembre, ha statuito che: "il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente per il recupero di somme assoggettate ad IVA è soggetto, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all'applicazione dell'imposta in misura fissa", precisando inoltre che la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito che però non incide sull'identità oggettiva dell'obbligazione, custodendo la sua natura ai fini tributari.
Nel caso in esame la questione controversa riguarda, come anticipato, l'imposta di registro dovuta su decreto ingiuntivo ottenuto dalla società, surrogatasi, ex art. 1203 c.c., nella posizione di diritto spettante all'ufficio, per recuperare l'IVA indebitamente percepita in forza di polizza fideiussoria emessa a garanzia di un rimborso IVA conseguito da altra società, ai sensi dell'art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972 e successivamente risultato non dovuto.
I Giudici della Corte sottolinenano che in virtù del fenomeno di sostituzione nella posizione attiva del rapporto obbligatorio, al fideiussore spettano i medesimi diritti del creditore principale, sicché la condanna al pagamento in favore del fideiussore non può che avere ad oggetto obbligazioni di natura identica a quella afferente le obbligazioni garantite.
Tutto quanto ciò premesso i Giudici della Corte rigettano il ricorso dall'Agenzia delle Entrate e concludono sostenendo che "in forza del rapporto di surrogazione la prestazione oggetto del decreto ingiuntivo è rappresentata dall'esecuzione della prestazione portata dalla polizza fideiussoria che, in quanto soggetta ad IVA, avrebbe dovuto essere assoggettata all'imposta di registro in misura fissa, in forza del principio di alternatività di cui all'art. 40 D.P.R. 131/1986".
|