Delega impersonale: l'avviso di accertamento è nullo
15 Dicembre 2015
Se l'avviso di accertamento è impersonale, senza cioè l'indicazione del funzionario delegato e dei motivi della sostituzione, deve considerarsi nullo. Lo sostiene la Cassazione, con sentenza depositata l'11 dicembre 2015, n. 25017, proseguendo nella definizione della nullità degli atti fiscali non firmati dal capo dell'ufficio di riferimento; ricordiamo che già con le sentenze del 9 novembre 2015, nn. 22800, 22803 e 22810, i giudici hanno avuto modo di affermare tale concetto. Nel caso di specie l'appellante sosteneva la nullità dell'atto impugnato – un avviso di accertamento IRPEF – perché sottoscritto da un soggetto che non era in possesso della qualifica richiesta.
Ancora una volta i Supremi Giudici hanno ribadito il concetto secondo il quale “l'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, specificando che tale delega possa essere conferita sia con atto proprio che con ordine di servizio “purché venga indicato, unitamente alle ragioni della delega […] il termine di validità ed il nominativo del soggetto delegato”.
Dunque, le deleghe impersonali sono illegittime, e tale illegittimità non può che riflettersi sulla validità dell'atto impositivo. Inoltre, un atto complesso come l'accertamento fiscale non può essere emesso da un funzionario privo di qualifica e della capacità tecnica: si tratta infatti di un atto complesso, che richiede una competenza tecnica che si esclude – almeno come presunzione – in possesso di un funzionario privo di qualifica. |