Imponibilità IVA anche per Enti non commerciali sprovvisti di P.I.

La Redazione
15 Dicembre 2015

Le istituzioni di natura non commerciale, come i Comuni o gli enti religiosi possono intraprendere operazioni che ricadono nell'ambito IVA anche se non sono in possesso di Partita IVA. A stabilirlo sono i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25026/2015.

Le istituzioni di natura non commerciale, quali i Comuni o le istituzioni religiose, possono intraprendere operazioni che ricadono nell'ambito dell'IVA anche se sprovviste di Partita IVA. A dirlo, nella sentenza depositata l'11 dicembre 2015, n. 25026, è la Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro il precedente giudizio della CTR, che aveva – in linea con il parere della CTP – accolto le ragioni della parte contribuente.

L'oggetto della vertenza ruotava attorno alla cessione di due complessi immobiliari: la contribuente li aveva acquistati da un ente religioso, chiedendo il rimborso dell'IVA in quanto, in sede di registrazione, l'imposta di registro era stata calcolata con aliquota piena mentre, trattandosi di un acquisto di beni strumentali per natura, l'imposta di registro sarebbe stata da calcolare in misura fissa e quelle ipotecarie e catastali con aliquota al 3 e all'1%.

In seguito al silenzio-rifiuto dell'Agenzia, la contribuente aveva portato il tutto davanti al Tribunale Provinciale, che le aveva dato ragione. Il ricorso delle Entrate davanti al giudice regionale osservava che la decisione di primo grado veniva inficiata dai presupposti per l'inclusione nella compravendita immobiliare che si svolge nel campo IVA; per di più, l'organizzazione religiosa cedente non era in possesso di partita IVA.

Tale mancanza non è stata ritenuta significativa per la Corte di Cassazione: infatti, hanno affermato i Giudici, “le organizzazioni religiose ed in genere tutte le istituzioni di natura non commerciale (quali ad esempio i Comuni) ben possono porre in essere operazioni che ricadono nell'ambito dell'IVA, ed è irrilevante la circostanza che non si siano provviste di partita IVA”. Non è dunque corrispondente al vero quanto affermava l'Agenzia, ossia che tra i requisiti per i quali il contribuente può godere del regime agevolativo vi sia quello che la cessione di immobili avvenga nell'esercizio di impresa (e che quindi rientri nel campo dell'applicazione dell'IVA).

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