Contribuente irreperibile, valida la notifica presso la casa comunale
16 Dicembre 2015
Le cartelle di pagamento consegnate presso la casa comunale per impossibilità di reperire il contribuente sono valide, se il notificatore ha dimostrato di aver messo in atto ogni mezzo in relazione a parametri di buona fede e normalità messi in atto per rintracciare il contribuente. Lo hanno affermato i Giudici della Corte di Cassazione nell'ordinanza depositata il 10 dicembre 2015 n. 24958, accogliendo il ricorso di Equitalia contro la sentenza di appello che aveva dichiarato nulle, per vizio di notifica, le cartelle di pagamento per IVA ed IRES destinate ad una S.r.l. in liquidazione e consegnate presso la casa comunale.
Il Giudice di merito ha erroneamente ritenuto l'insufficienza della prova della irreperibilità della società contribuente, sulla sola scorta di una “assunta inidoneità delle ricerche effettuate”, nonostante, nella relazione di notifica, fosse indicata l'effettuazione delle ricerche rivolte all'individuazione del destinatario.
I Giudici della Cassazione hanno quindi sottolineato come occorra evidenziare che “l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando […] va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede […] e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica”.
Ora, sulla scorta di tali principi, i Giudici hanno affermato la bontà e la validità delle ricerche svolte tra uffici anagrafici, portieri delle case in cui il notificando ha avuto l'ultima residenza e in quelle direzioni nelle quali è ragionevole ritenere che siano reperibili delle informazioni lasciate dall'interessato. |