Per l'omesso versamento la soglia di punibilità rientra tra gli elementi costitutivi del reato

La Redazione
17 Febbraio 2016

I Giudici della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6105/2016, ricordano che in ottemperanza dei nuovi limiti previsti dal D.Lgs. 158/2015, la soglia di punibilità per l'omesso versamento di ritenute rientra tra gli elementi costitutivi del reato e non tra le condizioni obiettive di punibilità.

Omesso versamento di ritenute

: con la nuova soglia dei reati tributari, la condanna deve essere annullata perché “

il fatto non sussiste

”. I Giudici della

Corte di Cassazione

, con la

sentenza del 15 febbraio 2016

, n.

6105

, confermano il valore delle nuove soglie introdotte dal

D.Lgs. n. 158/2015

, annullando la condanna che il Tribunale del merito aveva inflitto ad un contribuente che aveva omesso il versamento delle ritenute per 85mila euro.

La soglia di punibilità, però, è stata nel frattempo innalzata con l'avvento del D.Lgs. n. 158/2015: per tale reato, si passa da 50mila a 150mila euro: “ne risulta – affermano laconicamente i Giudici – che nel caso di specie non risulta integrata la soglia di punibilità richiesta per la configurabilità del reato”.

Inoltre, sottolineano i Giudici, per fattispecie simili la soglia di punibilità rientra tra gli elementi costitutivi del reato e non tra le condizioni obiettive di punibilità. “Per rendersene conto – proseguono dalla Corte – è fondamentale la considerazione per la quale l'integrazione o meno della soglia quantitativa necessaria per il perfezionamento del reato non dipende da un evento futuro ed incerto, ma dallo stesso comportamento omissivo dell'agente che non versa le ritenute operate nella qualità di sostituto d'imposta entro il termine previsto per la presentazione della relativa dichiarazione annuale per un importo che, integrata la soglia, contribuisce alla realizzazione del fatto tipico”. La soglia di punibilità si traduce dunque nella fissazione di una quota di rilevanza quantitativa e/o qualitativa: se essa non viene integrata, ne consegue l'assenza della condotta incriminata.

Ciò detto, nei casi di reati omissivi che non integrino la soglia di punibilità, “l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula «il fatto non sussiste»”. E proprio con questa chiosa i giudici hanno affermato l'insussistenza del reato, cassando la precedente sentenza di appello.

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