Per le imposte di registro, catastali e ipotecarie nessun obbligo di contradditorio
18 Febbraio 2016
In tema di imposta di registro, ipotecaria e catastale il Legislatore non pone alcun obbligo di instaurazione del contraddittorio in capo all'Amministrazione finanziaria. Da un lato la volontà del legislatore è quella di estendere, alle anzidette imposte indirette, i poteri dell'Ufficio di cui all'art. 31 ss. D.P.R. n. 600/1973 previsti per le imposte dirette. In mancanza di riferimenti espressi, non appare dunque che, unitamente alla configurazione di detti poteri, la legge abbia inteso estendere anche gli obblighi previsti dall'art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973. Tanto premesso, gli accertamenti per il recupero della maggior imposta di registro, ipotecaria e catastale non possono essere annullati per il solo fatto che l'Ufficio non abbia attivato il contraddittorio prima di emettere gli avvisi di accertamento. |