Studi di settore e incongruenze 'fondatamente' desumibili

La Redazione
17 Giugno 2016

L'accertamento da studi di settore si può fondare anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta...

In tema di studi di settore, l'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993 prevede che gli accertamenti possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. L'avverbio fondatamente richiede che le gravi incogruenze sussistano tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore.

È, pertanto, illegittimo l'accertamento basato sulla semplice nuda risultanza degli studi di settore e senza l'apporto di altri elementi che rendono fondate le risultanze degli stessi.

La motivazione dell'atto di accertamento fondata sui parametri e/o sugli studi di settore non può esaurirsi nel rilievo del mero scostamento fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli strumenti statistici, dovendo essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente nella necessaria fase del contradditorio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.