La deduzione indebita di costi integra il reato di dichiarazione fraudolenta

La Redazione
18 Febbraio 2016

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5703/2016, ha affermato che integra condotta di reato l'indicazione omissiva o limitata di spese documentate deducibili dall'imposta, per il fatto che si fanno apparire elementi passivi fittizi.

Si sfocia nel penale per tutti quei documenti che consentono la deduzione indebita di costi: con un giro di vite, i giudici della Cassazione estendono la portata della dichiarazione fraudolenta, e, con la sentenza dell'11 febbraio 2016, n. 5703, respingono il ricorso di un contribuente, dichiarando legittima la confisca comminatagli. L'imputato, procuratore della società con poteri di amministrazione, aveva indicato nelle dichiarazioni annuali a fini IVA elementi passivi fittizi, con centinaia di fatture contraffatte e beneficiando di indebite detrazioni di imposta per oltre un milione di euro.

Secondo la terza sezione penale, in relazione alla dichiarazione fraudolenta, il reato sussiste tanto nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, quanto nel caso di inesistenza relativa e ancora nel caso in cui si presenti una sovrafatturazione qualitativa.

Ciò premesso, i Giudici hanno affermato che “Qualora le spese documentate siano deducibili dall'imposta, l'indicazione in dichiarazione di tali spese non effettuate o effettuate in misura inferiore integra la condotta del reato, per il fatto che si fanno apparire elementi passivi fittizi”. In tal modo, la falsità ricade o sul contenuto della fattura o sul documento contabile rilevante, attestando che l'operazione compiuta in realtà non è mai stata eseguita, oppure che l'importo indicato è superiore a quello reale; la falsità può però anche ricadere sull'indicazione dei soggetti tra i quali è intercorsa l'operazione: “A tale riguardo soggetti diversi da quelli effettivi sono quei soggetti che, in realtà, non hanno preso parte all'operazione e sono invece indicati nel documento”.

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