Contributo per spese di gestione, imponibile ai fini IVA?
19 Maggio 2017
In una cooperativa di servizi, in base ad una delibera assembleare, i soci annualmente versano nelle casse sociali un contributo per le spese di gestione. Contabilmente tali incassi vengono trattati come ricavi diversi e quindi soggetti a tassazione. Ai fini IVA invece, tale contributo volontario da parte dei soci, non viene considerato imponibile, mancando tra le altre cose il presupposto oggettivo per considerarlo imponibile IVA. È corretta tale impostazione o detto contributo deve essere imponibile IVA?
Il quesito posto ha ad oggetto la questione se possano essere qualificati come corrispettivi ai fini IVA gli importi versati, dai soci di una cooperativa, a titolo di spese di gestione dell'ente e, più segnatamente, se si possa configurare un nesso sinallagmatico tra tali erogazioni e la generica attività della cooperativa, qualora questa non si estrinsechi in prestazioni o cessioni, specificamente e precisamente individuate, a favore dei soci.
In caso di risposta affermativa, gli importi erogati dai soci dovrebbero essere assoggettati ad IVA ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972; diversamente, i medesimi costituirebbero cessioni di denaro, non soggette ad IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del medesimo decreto.
Preliminarmente è utile rammentare che l'art. 4, comma 4, d.P.R. n. 633/1972 introduce una presunzione di commercialità ai fini IVA con riferimento alle operazioni poste in essere da società, associazioni ed altri enti nei confronti di loro soci, associati, consorziati o partecipanti.
In particolare, la norma citata prevede che “si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (…)”.
Da una lettura di tale norma operata anche dalla prospettiva dei soggetti che ricevono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, discende che le somme erogate da soci, associati o partecipanti assumono rilevanza ai fini IVA solo se:
Con particolare riferimento alle somme erogate a titolo di “contributi”, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti di portata generale. Da ultimo, con le recenti Circolari 21 novembre 2013 n. 34/E e 11 maggio 2015 n. 20/E, ha avuto occasione di precisare che un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un'operazione rilevante agli effetti dell'IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il bene ceduto o per il servizio effettuato.
È stato inoltre chiarito che “al fine di accertare se il contributo di cui trattasi costituisca corrispettivo per prestazioni di servizi, ovvero si configuri come mera elargizione di somme di denaro, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi perseguiti dai soggetti che intervengono nella descritta fattispecie. Un'attenta analisi dell'accordo/provvedimento è necessaria al fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all'esecuzione dell'attività finanziata e di determinare se il soggetto erogante sia il committente dei progetti sovvenzionati” (C.M. n. 34/E del 21 novembre 2013).
La Corte di Giustizia europea ha recentemente avuto occasione di indicare il criterio distintivo tra corrispettivo e contributo. Con il caso oggetto della sentenza CGUE 12 maggio 2016, causa C-520/14, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura dell'attività di un Comune consistente nell'organizzare e mettere a disposizione degli alunni servizi di trasporto scolastico che l'ente territoriale, a sua volta, commissionava ad imprese di trasporto. La Corte, nel proprio percorso logico argomentativo, si sofferma, tra l'altro, anche sulla natura del contributo pagato dai genitori degli alunni per usufruire del trasporto scolastico. Tale contributo, secondo gli elementi emersi in giudizio, non era calcolato in funzione dei costi reali dei servizi forniti. Infatti, il medesimo prescindeva da un qualsiasi collegamento con il numero dei chilometri percorsi quotidianamente, con il costo per tragitto per ogni allievo trasportato o con la frequenza dei tragitti. Inoltre, i contributi non erano dovuti da tutti gli utilizzatori ed erano versati unicamente da un terzo di essi. Tali elementi concreti hanno indotto i giudici dell'Unione ad affermare che il contributo a carico dei genitori dovesse essere assimilato a un canone piuttosto che ad un corrispettivo vero e proprio. Da ciò è stata dedotta la mancanza di un nesso diretto tra i servizi di trasporto messi a disposizione del Comune e il controvalore monetario pagato dai genitori degli alunni e, pertanto, è stata esclusa la natura di corrispettivo di quest'ultimo.
Alla luce di tutto quanto sopra riportato, si può concludere che le somme deliberate dalla cooperativa a carico dei soci a copertura delle spese di gestione:
È, pertanto, possibile concludere che le somme erogate siano prive della natura di corrispettivo e si configurino, piuttosto, come cessioni di denaro, estranee al campo di applicazione dell'IVA.
Si concorda, dunque, con il trattamento IVA riservato all'operazione dall'istante. |