Tributario

Accertamento fondato su movimentazioni bancarie, l'impugnazione è valida se si dimostra la non imponibilità

La Redazione
20 Gennaio 2016

Con la sentenza n. 545/2015, i Giudici della Cassazione hanno confermato che se il contribuente vuole impugnare l'avviso di accertamento fondato su movimentazioni bancarie deve dimostrare che le stesse non siano riferibili ad operazioni imponibili.

L'avviso di accertamento può essere fondato sui soli movimenti bancari; il contribuente, se vuole impugnarlo, deve provare che tali movimentazioni non siano riferibili ad operazioni imponibili. Lo dicono i Giudici della Cassazione nella sentenza del 15 gennaio 2016, n. 545.

La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento che gli era stato notificato per recupero di IRPEF. L'Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso, ottenendo il rigetto del suo appello; ciò perché la CTR aveva imputato all'Amministrazione di aver fondato l'avviso di accertamento sulle sole movimentazioni bancarie risultanti dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, senza accertare la provenienza delle somme registrate in entrata, contando inoltre che il contribuente non aveva svolto attività lavorativa nell'anno in considerazione. A detta del contribuente, le uniche entrate erano motivate da un mutuo contratto con la consorte.

Secondo la Cassazione, il ricorso dell'Agenzia era da accogliere. Infatti, in tema di accertamento delle imposte sui redditi l'Ufficio finanziario è vincolato ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, e non è necessario analizzare le singole operazioni. La dimostrazione contraria, al fine di affermare che le movimentazioni non abbiano rilevanza, è a carico del contribuente, in virtù dell'inversione dell'onere di prova.

“Pertanto – sostengono i giudici – nell'ipotesi in cui l'accertamento sia effettuato dall'Amministrazione […] sulla base delle verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina la menzionata inversione dell'onere di prova, comprovare che gli elementi desumibili dalla motivazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili”. Il contribuente deve quindi fornire una provanon generica, bensì analitica”, indicando in essa i riferimenti di ogni versamento bancario, dimostrando così come ciascuna operazione effettuata sia estranea ai fatti.

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