È abuso del diritto la costituzione di una società per fini personali
20 Aprile 2017
Secondo la Corte di Cassazione, chi costituisce una società soltanto per costruire ed acquistare degli immobili a titolo personale compie elusione fiscale. Lo confermano i Giudici della Superma Corte, con l'ordinanza 13 aprile 2017, n. 9610, con la quale hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso un contribuente.
L'Amministrazione forniva elementi sintomatici della condotta abusiva del contribuente, che utilizzava i benefici fiscali derivanti dalla tassazione delle imprese al fine di costruire ed acquistare abitazione personali. Il contribuente, sollecitato a dimostrare l'esistenza di un contenuto economico delle operazioni diverso dal proprio semplice risparmio fiscale, aveva risposto che egli aveva sì costituito la società per costruire e rivendere immobili, ma gli appartamenti costruiti erano rimasti invenduti e dunque era stato costretto ad acquistarli in proprio; erano comunque passati quattro anni dalla costruzione.
Tale argomentazione, se aveva trovato l'accoglimento dei giudici di Appello, non aveva invece convinto la Cassazione: «perché si possa parlare di condotta abusiva occorrono due condizioni – si legge nel dispositivo – 1) da un lato, le operazioni devono […] procurare vantaggio fiscale la cui concessione sia contraria all'obiettivo perseguito da queste disposizioni; 2) dall'altro, deve risultare da un insieme di elementi oggettivi che lo scopo essenziale dell'operazione controversa è l'ottenimento di un vantaggio fiscale». E, hanno aggiunto i Giudici, è condotta abusiva quell'operazione economica che ha come suo elemento predominante lo scopo di eludere il Fisco. L'Amministrazione deve poi fornire la prova del disegno elusivo. Per la CTR esistevano semplicemente delle «valide ragioni economiche» alla base del comportamento del contribuente, ma aveva anche sostenuto che l'Agenzia non aveva mai fornito la prova che l'intento economico unico dell'operazione fosse un indebito risparmio fiscale, senza quindi dare rilievo ai diversi elementi sintomatici della sussistenza dell'abuso allegati dal Fisco ricorrente. |