Tasso d'interesse confermato per il pagamento differito dei diritti doganali
21 Agosto 2017
Il tasso d'interesse fissato semestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento differito dei diritti doganali è stato confermato nella misura dello 0,213 per cento, per il periodo dal 13 luglio 2017 al 12 gennaio 2018. Il Decreto di fissazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2017, è oggetto dell'ultima Nota diramata dalle Dogane, la n. 94895/RU dello scorso 18 agosto.
Si ricorda che il pagamento differito dei diritti doganali, disciplinato dall'art. 79 T.U.L.D., è concesso dal ricevitore della dogana, a richiesta dell'operatore, per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito dal MEF sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi.
Come già anticipato nella Nota prot. n. 39641/RU del 5 aprile 2016 e nella Circolare 8/D del 19 aprile 2016, la nuova prassi delle Dogane precisa che il tale tasso di interesse si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell'art. 86 del T.U.L.D. – maggiorato di 4 punti –, ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna. |