Detrazione IVA su operazioni esenti

La Redazione
22 Giugno 2016

I finanziamenti onerosi sono previsti tra le operazioni esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1, d.P.R. n. 633/1972. E secondo quanto stabilito dall'art. 19, comma 1 e 2, d.P.R. n. 633 cit., regola ordinaria è che soltanto le operazioni attive non esenti possono dar luogo...

Ai sensi dell'art. 19, co. 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972, soltanto le operazioni attive non esenti possono dar luogo a detrazione IVA, dovendosi escludere detta detrazione riguardo alle operazioni esenti IVA: non può detrarsi un debito d'imposta che non corrisponda ad alcun credito d'imposta. Infatti, se fosse consentita la detrazione su operazioni esenti, si avrebbe un credito verso l'Erario sotto forma di diritto alla detrazione senza il corrispondente debito verso l'Erario. La ratio è quella di mantenere il carattere neutro dell'imposta.

(Nella specie, la CT ha giudicato corretto l'assoggettamento dei finanziamenti al c.d. pro rata, rilevata la pluriennale reiterata attività di finanziamento a favore delle società appartenenti allo stesso gruppo, ritenuta presuntivamente dimostrativa del carattere normale e non occasionale dei finanziamenti).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.