Detrazione IVA su operazioni esenti
22 Giugno 2016
Ai sensi dell'art. 19, co. 1 e 2, d.P.R. n. 633/1972, soltanto le operazioni attive non esenti possono dar luogo a detrazione IVA, dovendosi escludere detta detrazione riguardo alle operazioni esenti IVA: non può detrarsi un debito d'imposta che non corrisponda ad alcun credito d'imposta. Infatti, se fosse consentita la detrazione su operazioni esenti, si avrebbe un credito verso l'Erario sotto forma di diritto alla detrazione senza il corrispondente debito verso l'Erario. La ratio è quella di mantenere il carattere neutro dell'imposta.
(Nella specie, la CT ha giudicato corretto l'assoggettamento dei finanziamenti al c.d. pro rata, rilevata la pluriennale reiterata attività di finanziamento a favore delle società appartenenti allo stesso gruppo, ritenuta presuntivamente dimostrativa del carattere normale e non occasionale dei finanziamenti). |