Plusvalenza determinata sulla base di perizia giurata successiva alla stipulazione

La Redazione
23 Novembre 2015

La rivalutazione del terreno, intervenuta dopo cinque mesi la cessione dello stesso, può rappresentare la base imponibile su cui calcolare la plusvalenza, essendo dunque irrilevante che la perizia sia stata redatta o giurata in data successiva alla stipulazione.

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alle plusvalenze (art. 81, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 917/1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola (a norma dell'art. 7 della L. 448/01) può assumersi come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello determinato sulla base di perizia giurata anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi.

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