Termine perentorio per la chiamata in causa del litisconsorte facoltativo

La Redazione
23 Ottobre 2015

L'esercizio della facoltà di instare per la chiamata in causa del terzo deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del ricorso introduttivo del processo ad opera della parte resistente.

Come previsto dall'art. 23, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 l'esercizio della facoltà di instare per la chiamata in causa del terzo deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla ricezione del ricorso introduttivo del processo ad opera della parte resistente.

Il ritardo ne comporta la decadenza, senza tuttavia comportare l'ulteriore pregiudizio del mancato riconoscimento del diritto alla contestazione dei fatti costitutivi della pretesa della parte attrice in senso formale, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate dalla controparte e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32, D. Lgs. n. 546/92.

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