Raddoppio dei termini e onere della prova

La Redazione
26 Ottobre 2015

Il più ampio potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria non è giustificato soltanto dalla trasmissione della notitia criminis, ma anche dall'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia.

Il più ampio potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria non è giustificato soltanto dalla trasmissione della notitia criminis, ma anche dall'esistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, anche se il reato potrebbe non sussistere.

L'onere di provare i presupposti dell'obbligo di denuncia è posto a carico del Fisco, e dall'altro, è esclusa la possibilità di fruire del raddoppio dei termini in forza di una valutazione discrezionale del Pubblico Ufficiale

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