Anche gli impianti fissi determinano la rendita catastale

La Redazione
23 Novembre 2015

I Giudici della Corte di Cassazione hanno affermato, con sentenza n. 23587/2015, che per la determinazione del valore catastale di un immobile nella base imponibile dovranno essere annoverati tutti quei beni – fra cui gli impianti fissi – che solo dal reciproco collegamento acquistano l'utilità e la capacità reddituale di cui sono ordinariamente privi.

Per la determinazione del valore catastale di un immobile, destinato ad opificio, non si può prescindere dalla presenza di impianti fissi: lo ricorda la Cassazione con la sentenza del 18 novembre 2015, n. 23587.

L'Agenzia delle Entrate aveva comunicato ad una società una diversa attribuzione della rendita catastale ad un immobile appartenente alla categoria D/8; usando propri calcoli, la società si era opposta alla rendita comunicatale dall'Ufficio. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, tesi poi confermata dalla CTR. Avverso questa ultima sentenza ricorreva dunque l'Erario in Cassazione. L'impugnazione delle Entrate partiva dal fatto che i Giudici territoriali avevano ritenuto valida la determinazione della rendita dell'opificio a prescindere dalla computabilità degli elementi costitutivi fissi.

I Giudici hanno ribadito che, testualmente, la norma catastale (artt. 1 e 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652) fa riferimento alle “unità immobiliari”, e non agli “immobili”; ciò, secondo i Supremi Giudici, evidenzia come “l'intento del legislatore [sia quello] di assumere, quale base imponibile per la determinazione del reddito fondiario, non solo l'immobile in sé, ovverosia l'opera muraria, ma anche tutti quei beni – fra cui gli impianti fissi – che solo dal reciproco collegamento acquistano l'utilità e la capacità reddituale di cui sono ordinariamente privi”.

Dunque, si può confermare che, ai fini della determinazione del valore di un immobile destinato, come in questo caso, ad opificio, si debba anche considerare l'esistenza di impianti fissi costruttivi quali le gru a ponte del caso in esame.

Ciò avrebbe portato all'accoglimento delle ragioni mosse dall'Agenzia, se nell'avviso di accertamento fosse stato determinato un valore desunto dall'esistenza di un nesso con simili impianti fissi; non solo, non era nemmeno stata presa in considerazione l'esistenza di simili impianti, laddove, con l'uso del condizionale, veniva specificato che “l'immobile avrebbe potuto meritare una rendita assai superiore a quella attribuitagli […] nel caso in cui fossero stati valutati gli impianti stabilmente fissi”. Dunque, il ricorso delle Entrate non è stato accolto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.