L'imprevedibilità dell'evento dev'essere supportata da prova in concreto

La Redazione
24 Novembre 2015

Ai fini dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, secondo i Giudici della Corte di Cassazione, non rileva l'impedimento che non abbia i caratteri del caso fortuito e della forza maggiore; la prova in concreto dei caratteri integranti l'esimente compete alla parte che la invoca.

Con l'ordinanza n. 23822/2015, i Giudici della Corte di Cassazione hanno fornito interessanti chiarimenti in merito all'adempimento dell'obbligazione tributaria che sia stata effettuata con ritardo da parte del contribuente. Nel merito i Giudici hanno confermato che l'imprevedibilità - che nel caso di specie è rappresentata dallo sciopero aziendale degli sportelli bancari - non può essere invocata dal contribuente senza che adduca la prova della sussistenza, in concreto, dei caratteri integranti l'esimente (caso fortuito e forza maggiore).

La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia dichiarando che l'esimente della forza maggiore non potesse ravvisarsi, poiché il contribuente non aveva dimostrato "di non aver avuto conoscenza nei giorni precedenti, in modo da evitare le conseguenze" dello sciopero bancario che gli aveva impedito di provvedere al tempestivo pagamento dell'imposta. La Commissione Regionale ritiene che tale inottemperanza sia da imputare alla negligenza del contribuente, il quale avrebbe dovuto versare l'imposta prima della scadenza e non aspettare l'ultimo giorno utile.

La Corte di Cassazione ritiene dunque corretto evidenziare la necessarietà degli elementi costitutivi della forza maggiore e l'imprevedibilità (concreta e non astratta) dell'evento; la prova in concreto dei caratteri integranti l'esimente compete alla parte che la invoca, ed è quindi giusto che spettasse al contribuente dimostrare di non aver potuto prevedere l'impedimento. Inoltre, i Giudici sottolinenano che lo sciopero in oggetto è di natura aziendale e non dell'intero settore creditizio (in tal caso l'imprevedibilità avrebbe potuto considerarsi concreta).

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