IRI e il corretto inquadramento fiscale

24 Agosto 2017

Si chiede di conoscere il corretto inquadramento fiscale per una società di persone che abbia optato per l'IRI relativamente a queste due fattispecie:- nel corso di un periodo d'imposta i soci hanno effettuato prelievi non omogenei rispetto alla propria partecipazione agli utili. Ciò è lecito e possibile?- nel caso in cui la somma dei prelievi superi il reddito imponibile IRI, si potrebbe generare un reddito IRI negativo?

Si chiede di conoscere il corretto inquadramento fiscale per una società di persone che abbia optato per l'IRI relativamente a queste due fattispecie:

  • nel corso di un periodo d'imposta i soci hanno effettuato prelievi non omogenei rispetto alla propria partecipazione agli utili. Ciò è lecito e possibile?
  • nel caso in cui la somma dei prelievi superi il reddito imponibile IRI, si potrebbe generare un reddito IRI negativo?

L'art. 1, comma 547 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'IRI, che si basa sull'imposizione proporzionale e separata del reddito d'impresa. La disciplina del regime de quo è contenuta nell'art. 55-bis del TUIR, il cui primo comma stabilisce che possono optare per l'IRI gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo (S.n.c.) e in accomandita semplice (Sas) in regime di contabilità ordinaria, ovverosia le società non personificate. Il reddito d'impresa non concorre, quindi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi per il socio. Inoltre, un'altra caratteristica dell'IRI è rappresentata dalla possibilità di effettuare dei prelievi da parte dei soci i quali da un lato concorrono alla base imponibile IRPEF per il socio stesso e dall'altro costituiscono un componente negativo nella determinazione finale dell'IRI dovuta dalla società di persone per il periodo d'imposta in cui sia avvenuto il prelievo medesimo. Relativamente a quest'ultimo aspetto, vi sarà una deduzione dalle somme prelevate dall'imprenditore o dai soci o dai collaboratori familiari nel limite dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili. Una tesi, questa, avallata anche dall'Amministrazione finanziaria durante Telefisco del 2 febbraio 2017, laddove si sottolineò che “la determinazione della base imponibile IRI va effettuata in due step: prima è necessario determinare il reddito d'impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal capo VI del titolo I del Tuir e poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond IRI”.

Ai nostri fini, il processo descritto comporta una serie di considerazioni che andremo a sviluppare.

Relativamente al primo quesito – ovvero quello sull'asimmetria sui prelievi da parte dei soci – la soluzione che appare più coerente in assenza di indicazioni specifiche da parte dell'Agenzia potrebbe essere la seguente:

  • è necessario dapprima determinare il reddito imponibile al lordo dei prelievi;
  • successivamente si imputano come elementi negativi i prelievi pro quota dei soci in misura proporzionale alla partecipazione agli utili;
  • l'eventuale eccedenza fra il prelevato e il reddito imponibile al lordo dei prelievi, viene iscritto come credito per anticipo utili, imputandoli singolarmente ai singoli soci. Questa quota parte diviene una partita debitoria di cui si rinvia la deduzione ai periodi d'imposta successivi;
  • relativamente alla tassazione personale dei soci sui prelievi, invece, questa dovrebbe avvenire nel periodo di corresponsione integrale degli stessi.

Di conseguenza anche ai fini del secondo punto della questione sollevata, i principi esposti di cui al punto precedente costituiscono la base di partenza. In sostanza, seguendo la ratio della risposta al primo quesito, il prelievo pro-quota non potrà eccedere complessivamente il reddito imponibile, come evidenziato nella risposta data dall'Agenzia. In questo caso saremo in presenza di reddito imponibile pari a zero e con l'evidenziazione di un credito verso i soci per l'eccedenza.

Concludendo, nel caso limite in cui il reddito imponibile fosse già negativo prima ancora dell'imputazione dei prelievi, l'intero ammontare del prelievo sarebbe iscritto come credito con la tassazione piena invece per i soci sul prelevato.

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