Anche il posto auto dello studio professionale paga la TIA

La Redazione
25 Settembre 2017

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 22 settembre 2017 n. 22124, sancisce che anche il posto auto dello studio professionale non è esente da tassazione – in particolare soggetto alla TIA – in quanto può potenzialmente produrre rifiuti.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 22 settembre 2017 n. 22124, sancisce che anche il posto auto dello studio professionale non è esente da tassazione – in particolare soggetto alla TIA – in quanto può potenzialmente produrre rifiuti.

Osservando che «sul contribuente grava l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione», la Corte ha poi sostenuto che «l'impossibilità di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali». In altre parole: «la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti».

Nel caso in esame, l'area nel sottosuolo adibita a posto auto non era quindi esente da tassazione, in quanto non poteva essere esclusa la possibilità di produrre rifiuti. «L'insistenza di muri perimetrali che delimitano l'area adibita a parcheggio, appare irrilevante, in quanto le aree a ciò utilizzate sono esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione dell'utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva».

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