Sanzioni amministrative da violazioni del Codice della strada e esperibilità dell'opposizione
25 Settembre 2017
La Corte di Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite con la sentenza n. 22080/2017 in tema di sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada. La vicenda prende spunto da un'eccezione sollevata da un contribuente il quale sosteneva di non aver ricevuto alcuna notificazione del verbale di accertamento posto a base della cartella impugnata. L'iter evolutivo ha visto la necessità di un chiarimento delle Sezioni Unite affinché si potessero esprimere sulla corretta qualificazione dell'azione da esercitarsi da parte del destinatario di una cartella di pagamento che sia stata notificata dall'agente della riscossione per il pagamento di sanzioni amministrative (e relative violazioni del codice della strada), quando l'interessato intenda dedurre che il verbale di accertamento dell'infrazione non gli sia stato notificato invalidamente (ovvero oltre il termine di legge).
Sulla tematica non si può che notare un contrasto giurisprudenziale.
Tale contrasto ha riguardato principalmente la durata del termine per la proposizione dell'opposizione c.d. recuperatoria. Sul punto i Supremi Giudici hanno chiarito che l'azione che sia stata esercitata dopo la notifica della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, non è azione recuperatoria in senso proprio.
L'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata, disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, e tesa a recuperare il mezzo di tutela del quale la parte non si è potuta tempestivamente avvalere per l'omessa od invalida notificazione dell'ordinanza-ingiunzione. In questa eventualità, il destinatario dell'ingiunzione può "recuperare" tutte le difese che avrebbe potuto svolgere avverso l'ordinanza-ingiunzione, sia sul punto formale che sul punto sostanziale.
D'altro canto, quando viene "recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione disciplinata dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, per dedurre omessa o invalida notificazione del verbale di accertamento, non c'è spazio per svolgere difese diversa da questa, e in particolare difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, si continua a leggere in sentenza, se l'amministrazione – che è onerata dalla relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuta alla notificazione – non dimostra di aver eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta.
Ciò che viene recuperato è, dunque, la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa o invalida notificazione. Considerazione che consente di superare la perplessità circa l'idoneità della notificazione della cartella di pagamento, che si fondi su un verbale di accertamento di infrazione del Codice della Strada, a consentire la contestazione nel merito di quest'ultimo. È sufficiente al "recupero" di che trattasi il richiamo del verbale di accertamento nei suoi termini identificativi.
Se l'amministrazione dimostri di aver ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa sarà preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di 30 giorni decorrente da quella notificazione.
Alla luce di tutto quanto ciò detto, i Supremi Giudici enunciano che: "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada, il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento". |