Royalties, esclusa l’imponibilità ILOR in presenza di convenzione contro la doppia imposizione
26 Gennaio 2016
Con sentenza n. 1310, depositata lo scorso 25 gennaio, la Cassazione sancisce che in tema di royalties, alla luce di un'interpretazione del diritto interno orientata in termini eurocomunitari ed in presenza di un regime convenzionale contro la doppia imposizione, è da escludere che i soggetti (anche persone giuridiche) residenti di uno Stato siano assoggettati al pagamento dell'ILOR nel Paese della fonte in aggiunta all'ordinaria imposizione fiscale diretta nel Paese d'origine.
Il caso La controversia ha origine dal gravame avverso un silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso ILOR – versata in relazione alla percezione di royalties – proposto da parte della società contribuente, residente nel Regno Unito. Detti proventi, secondo la tesi di parte ricorrente, non erano assoggettabili a siffatta tassazione per effetto della vigente convenzione internazionale tra l'Italia e l'Inghilterra (ratificata con L. 194/1973). La CTC – sezione regionale di Milano respingeva il ricorso dell'Agenzia, confermando quanto deciso in prime cure: un'interpretazione conforme al diritto comunitario dell'anzimenzionata convenzione e della normativa interna (art. 19, D.P.R. 597/1973; art. 1, D.P.R. 599/1973; art. 25, ultimo comma, D.P.R. 600/1973) conduce ad escludere che un soggetto residente nel Regno Unito sia tenuto a versare l'ILOR in Italia in relazione alla percezione di royalties contemporaneamente assoggettate ad imposizione diretta nello Stato di residenza.
L'Agenzia ricorre dunque in cassazione, dolendosi delle errate conclusioni della CTC, che avrebbe escluso l'imponibilità ILOR delle anzidette percezioni da parte di società di diritto inglese senza stabile organizzazione in Italia ragionando erroneamente in termini di astratta assoggettabilità ad IRPEF ed IRPEG e non in termini di concreta imposizione (la convenzione de qua limitava infatti il regime esonerativo a tali imposte, e l'art. 1, co. 2, lett. c) D.P.R. 599 cit. escludeva la debenza dell'ILOR per i soli redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di IRPEF-IRPEG, con specifico riferimento ai compensi che effettivamente subiscono tale ritenuta). Per tale motivo i compensi a titolo di royalties corrisposti alla società di diritto inglese – concretamente esonerati, ma astrattamente esposti a ritenuta alla fonte – integrerebbero presupposto per l'imposizione ai fini ILOR.
La camera di consiglio per manifesta fondatezza del ricorso La relazione giudice relatore propende per la manifesta fondatezza del ricorso dell'Ufficio, concludendo per la decisione in camera di consiglio. Si richiama in particolare, con effetto dirimente, un principio consacrato dalle SS. UU. (cfr. sentenza del 20 novembre 2003, n. 17632) con riferimento – a dire il vero – all'applicazione delle convenzioni vigenti tra Italia e USA, ma con cui la Suprema Corte ha inteso superare un contrasto rilevabile anche in tema di convenzioni contro le doppie imposizioni esistenti tra Italia e Inghilterra, disattendendo così il pregresso orientamento giurisprudenziale che predicava l'esclusione da ILOR dei redditi da royalties corrisposti da soggetti residenti italiani a società aventi sede in UK e prive di stabile organizzazione in Italia (Cass. civ., sez. trib., 28 luglio 2000, n. 9942; id. 8 maggio 2000, n. 5768).
Sulla base di tale illustre precedente:
L'esito della discussione e il radicale mutamento d'indirizzo Il ragionamento del relatore, che propendeva per l'accoglimento ictu oculi del ricorso, non viene però condiviso in sede di discussione in camera di consiglio, e la Suprema Corte conclude dunque per il rigetto delle doglianze dell'Agenzia alla luce di un'interpretazione conforme al diritto comunitario. Viene dunque recuperato l'orientamento disatteso dalle Sezioni unite del 2003 (vedi supra), da ultimo ribadito dalla recente pronuncia n. 11622/2015 proprio con riferimento ai rapporti Italia – Regno Unito: l'ILOR non si sottrae alla regola secondo cui la competenza degli Stati membri in tema di imposte dirette debba essere esercitata nel rispetto dei principi del diritto dell'Unione (cfr. CGUE, 13 novembre 2003, C-42/2002), con conseguente divieto delle discriminazioni basate sulla collocazione della sede della società (quale corollario del divieto di discriminazione in materia fiscale ex art. 6 TFUE).
Ne consegue che in tema di royalties, alla luce di un'interpretazione del diritto interno orientata in termini eurocomunitari ed in presenza di un regime convenzionale contro la doppia imposizione, è da escludere che i soggetti (anche persone giuridiche) residenti di uno Stato siano assoggettati al pagamento dell'ILOR nel Paese della fonte in aggiunta all'ordinaria imposizione fiscale diretta nel Paese d'origine. In particolare deve essere riaffermato che in, in caso di soggezione di un soggetto residente nel Regno Unito alla potestà impositiva dello Stato di residenza sulla percezione di royalties, tale percezione non può essere contemporaneamente soggetta ad ILOR in Italia.
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