Divieto di doppia imposizione in presenza del medesimo presupposto

La Redazione
27 Maggio 2016

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 10793/2016 ha ricordato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, "l'operatività del divieto di doppia imposizione, enunciato nell'art. 67 del d.P.R. n. 600/1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto".

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 10793/2016 ha ricordato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, "l'operatività del divieto di doppia imposizione, enunciato nell'art. 67 del d.P.R. n. 600/1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto".

Nel caso in esame il contribuente, destinatario di vari avvisi di accertamento per recupero a tassazione di IRPEF, vedeva l'accogliemento dell'appello da parte della CTR, la quale fondava la sua decisione sostenendo che la pretesa dell'ufficio violava il divieto di doppia imposizione di cui agli artt. 67 d.P.R. n. 600/1973 e 127 d.P.R. n. 917/1986.

Ora la Cassazione esaminando la questione risolve tre fattispecie, innanzitutto dichiara che nel caso di società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione.

Altra questione venutasi a delineare è poi il litisconsorzio necessario: i Giudici confermano che non può essere messo in dubbio che l'accertamento nei confronti della società (impugnato in separato giudizio) costituisca pur sempre un necessario antecedente logico-giuridico rispetto a quello nei confronti del socio, in virtù dell'unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano. Pertanto qualora il giudizio relativo all'accertamento nei confronti della società risulti ancora pendente quello relativo al socio dev'essere sospeso in relazione al disposto dell'art. 295 c.p.c. (dato che ricorre tra i due processi un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico).

Ultima fattispecie risolta e che rileva maggiormente ai nostri fini riguarda il divieto di doppia imposizione enunciato dall'art. 67 cit., la condizione espressa – che implica la ripetuta applicazione della medesima imposta in pendenza del medesimo presupposto – non si verifica in caso di duplicità meramente economica di prelievo sullo stesso reddito. In caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, si avrebbe una tassazione del reddito sia ai fini IRPEG (come utile della società) che ai fini IRPEF (come provento dei soci), in considerazione della diversità sia dei soggetti passivi, ma soprattutto per i diversi requisiti posti alla base delle due diverse imposizioni.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.