Notifica tramite PEC è inesistente se PTT non ancora attivo
26 Luglio 2017
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18321/2017, ha ricordato che in tema di notifiche tramite PEC, la notifica effettuata dal contribuente verso l'Amministrazione finanziaria del ricorso introduttivo della lite che risulti non conforme ad alcun modello legale risulta giuridicamente inesistente e pertanto non sanabile.
Nel caso specifico già la CTR aveva osservato che la modalità notificatoria a mezzo PEC di tali atti processuali era difforme a quella consentita dalla legge e realizzava una tipologia sub-procedimentale difforme dal modello legale, dovendo quindi essere considerata inesistente.
I Supremi Giudici colgono l'occasione per ribadire che "in tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, all'Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, che richiama il d.m. n. 163/2013, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle Commissioni Tributarie della Toscana e dell'Umbria".
Ora, chiaro che le norme tecniche per la notifica mediante posta elettronica certificata dettata per il processo civile non possano trovare applicazione nel processo tributario neppure quale giudizio d'impugnazione sull'atto amministrativo tributario. E altrettanto chiaro che i l Processo Tributario Telematico
- PTT , solo di recente ( 15 luglio scorso), con l'aggiunta delle province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Marche e Valle d'Aosta, h a raggiunto la completa copertura nazionale.
In altre parole, nelle Regioni nelle quali il PTT
non era ancora attivo, le notifiche
effettuate via PEC
sono da considerarsi nulle . All'epoca dei fatti – le notifiche tramite posta elettronica certificata non erano previste nemmeno in via sperimentale; il servizio, infatti, avrebbe avuto validità soltanto dal 1° dicembre 2016 e soltanto per le Commissioni tributarie Toscana ed Umbria. L'art. 16 del D.Lgs. n. 546/1992, allora vigente, prevedeva che l'uso della posta elettronica certificata valesse per le sole comunicazioni di segreteria. |