Nuove soglie di punibilità per il mancato versamento IVA, la Cassazione si adegua
27 Gennaio 2016
Sentenza annullata “perché il fatto non sussiste”. Gli effetti dell'entrata in vigore delle nuove soglie di punibilità per il mancato versamento dell'IVA si fanno sentire, e la Cassazione si adegua: dunque, il ricorso della contribuente viene accolto, perché l'evasione era inferiore alle nuove soglie di punibilità. L'ammontare complessivo dell'IVA evasa era di 51.229 euro: “poco più” delle vecchie soglie.
La precedente sentenza della Commissione Tributaria Regionale aveva concluso che “il fatto non è più previsto dalla legge come reato”; ma, anche per le evidenti conseguenze sul piano civile e amministrativo, la contribuente era ricorsa in Cassazione, ottenendo l'accoglimento con la declaratoria di insussistenza del fatto.
Per i Giudici le soglie non possono essere inquadrate tra le condizioni di punibilità, poiché integrano elementi costitutivi del reato, e devono essere coperte necessariamente dal dolo o dalla colpa dell'agente (a seconda dei casi). “È fondamentale pertanto considerare – si legge nella sentenza del 25 gennaio 2016, n. 3098 – che l'integrazione della soglia quantitativa necessaria per il perfezionamento del reato non dipende da un evento futuro ed incerto ma dallo stesso comportamento dell'agente che, nella presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'IVA, sottrae all'imposizione […] una quantità di tributo che, integrata la soglia, contribuisce alla realizzazione del fatto tipico”.
Ciò detto, la Corte ha assolto completamente l'imputato: “La formula assolutoria da utilizzare in ipotesi di mancata integrazione della soglia di punibilità nel delitto previsto dall', D.Lgs. n. 74/2000 […] è di semplice soluzione, avendo le Sezioni Unite penali affermato che nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula «il fatto non sussiste», non con quella «il fatto non è previsto dalla legge come reato», che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato”. |