Scissione non proporzionale e abuso del diritto: le Entrate chiariscono

La Redazione
27 Luglio 2017

La scissione non proporzionale, finalizzata all'assegnazione agevolata di immobili sociali, non configura abuso del diritto. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 98/E pubblicata ieri, con la quale il Fisco ha analizzato gli eventuali profili elusivi.

La scissione non proporzionale, finalizzata all'assegnazione agevolata di immobili sociali, non configura abuso del diritto. Lo conferma l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 98/E pubblicata ieri, con la quale il Fisco ha analizzato gli eventuali profili elusivi.

Nella Risoluzione, pubblicata come risposta ad un'istanza di interpello (la società voleva avvalersi della assegnazione agevolata di beni ai soci in vista della scadenza del 30 settembre 2017, creando una nuova società beneficiaria nella quale solo alcuni soci della società scissa faranno parte), l'Agenzia ha precisato che “considerato che la scissione risponde alla necessità di riorganizzare l'assetto societario per permettere solo ad alcuni soci (quelli che resteranno nella società scissa) di procedere all'assegnazione agevolata degli immobili […], come sottolineato dagli istanti nell'interpello presentato, la scrivente ritiene che detta scelta, meritevole di tutela, non integra lo sviamento della ratio di alcuna norma o principio dell'ordinamento. Non sussistendo alcun elemento di indebito vantaggio fiscale, non si prosegue nel riscontro degli altri elementi costitutivi dell'abuso”.

Nelle 13 pagine del documento di prassi, l'Agenzia si è richiamata al d.P.R. n. 131/1986, osservando (in linea alla Risoluzione 97/E di martedì) come l'operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale non abbia problemi di criticità, in quanto “in tema di imposta di registro, il d.P.R. n. 131/1986, art. 20, non detta una regola antielusiva, ma una regola interpretativa, che impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti; ne consegue che il conferimento societario di un'azienda e la cessione dal conferente a terzi delle quote della società conferitaria devono essere qualificati come cessione dell'azienda al cessionario delle quote se l'interprete riconosca nell'operazione complessiva - in base alle circostanze obiettive del caso concreto - una causa unitaria di cessione aziendale".

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