Procedura agevolata anche per le controversie da indebita compensazione IVA

La Redazione
27 Settembre 2017

Con la Circolare n. 23/E, pubblicata negli scorsi giorni, vengono definite anche le controversie relative all'atto di recupero per indebita compensazione di un credito IVA che irroga solo la sanzione e gli interessi.

La controversia relativa ad un atto di recupero per indebita compensazione di un credito IVA esistente, con il quale è stata irrogata la sanzione del 30% prevista dall'art. 13, c. 3, D.Lgs. n. 471/1997, senza recupero dell'imposta indebitamente compensata, può essere definita con la procedura agevolata prevista dal D.L. n. 50/2017.

La conferma arriva dalla Circolare n. 23/E pubblicata lo scorso 25 settembre dall'Agenzia delle Entrate. Il chiarimento riguarda l'ammissione alla rottamazione di un atto che reca solamente il recupero degli interessi e l'irrogazione della sanzione. I dubbi, in relazione alla fattispecie, sorgono sulle modalità di definizione: l'atto può essere definito con il pagamento del 40% (percentuale prevista per le liti relative alle sanzioni non collegate ai tributi) oppure senza alcun pagamento (nel caso di lite relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono)?

Per l'Agenzia delle Entrate l'atto dev'essere trattato alla stregua delle violazioni per tardivo versamento, per le quali la lite può essere definita senza il pagamento della sanzione collegata al tributo, in quanto il rapporto relativo al tributo risulta comunque definito. Pertanto, ritornando al caso di specie, in cui l'atto di recupero richiede il pagamento degli interessi relativi al tributo indebitamente compensato e della sanzione nella misura del 30%, la definizione può avvenire, si legge nella Circolare, “con il pagamento degli interessi, nonché di altri importi eventualmente contenuti nell'atto di contestazione, con l'esclusione delle sanzioni, in quanto collegate al tributo”.

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