La notifica all'ufficio locale non competente non determina l'inammissibilità del ricorso

La Redazione
27 Ottobre 2015

La notifica dell'impugnazione, effettuata dal contribuente e indirizzata ad un ufficio della locale Agenzia delle Entrate diverso da quello competente, non incide sull'ammissibilità del gravame.

Con sentenza del 23 ottobre scorso, n. 21593, la Cassazione torna ad affermare (cfr. sez. trib. , 30 dicembre 2011, n. 30753) il principio per cui l'ammissibilità dell'impugnazione non è inficiata dalla notifica indirizzata all'Ufficio locale non competente.

Affermano in particolare i Giudici che la notifica dell'impugnazione avverso il silenzio-rifiuto, da parte del contribuente, presso un ufficio della locale Agenzia delle Entrate diverso da quello che avrebbe dovuto eseguire il rimborso in base all'istanza all'uopo presentata, non incide sulla validità dell'impugnazione, stante il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio e la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all'ente organo (e non alle singole articolazioni).

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