TARSU ridotta se c'è disservizio

La Redazione
28 Settembre 2017

È con la sentenza n. 22531/2017 che la Corte di Cassazione ha ricordato che in tema di TARSU qualora un Comune protragga nel tempo disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti, il contribuente può richiedere la riduzione per il solo fatto che il servizio di raccolta non venga più concretamente svolto, o svolto in difformità.

È con la sentenza n. 22531/2017 che la Corte di Cassazione ha ricordato che in tema di TARSU qualora un Comune protragga nel tempo disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti, il contribuente può richiedere la riduzione per il solo fatto che il servizio di raccolta non venga più concretamente svolto, o comunque venga svolto in grave difformità rispetto alle disposizioni regolamentari che ne disciplinano le modalità di raccolta. Tutto ciò indifferentemente dal fatto che il Comune sia responsabile dell'inefficienza del servizio di raccolta.

Il contribuente sollevava quindi eccezione in merito alla decisione della CTR la quale non aveva riconosciuto il dirito alla riduzione del tributo (dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa) in conseguenza delle notorie e protratte disfunzioni nella prestazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella città.

Sul punto la normativa, con l'art. 59 del D.Lgs. n. 507/1993, stabilisce che: "se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non si è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al primo comma, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 2" (ovvero in misura non superiore al 40% della tariffa).

La CTR in realtà aveva escluso il diritto sollevato dalla società contribuente poiché in ordine al disservizio registrato, è stata esclusa da più Commissioni la responsabilità del Comune.

I Supremi Giudici ritengono, infatti, erronea tale pronuncia ribadendo l'enunciato dell'art. 59 cit., secondo cui l'espletamento del servizio pubblico di nettezza urbana rientra nella responsabilità generale di buona amministrazione del Comune, la riduzione è tuttavia prevista dalla legge per il solo fatto obiettivo che il servizio istituito non venga poi erogato secondo le prescritte modalità.

Al netto di tutto la riduzione tariffaria non opera né come risarcimento del danno per la mancata raccolta dei rifiuti né come “sanzione” per l'Amministrazione comunale inadempiente. Tutt'altro ha il diverso fine di ripristinare un tendenziale equilibrio impositivo tra l'ammontare della tassa pretendibile ed i costi generali del servizio nell'area municipale.

È proprio questa correlazione che fa fondare la TARSU (senza con questo contraddire il carattere tributario e non privatistico-sinallagmatico).

La sentenza in commento enuncia dei principi importanti, che di seguito vengono riproposti:

  • il presupposto di riduzione della TARSU non richiede che il grave e non temporaneo disservizio sia imputabile a responsabilità dell'Amministrazione comunale o comunque a causa che, rientrando nella sua sfera di controllo ed organizzazione, sia da questa prevedibile o prevenibile;
  • va disapplicato il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione TARSU, subordinandone il riconoscimento ad elementi (quale quello della responsabilità dell'Amministrazione) diversi ed ulteriori da quelli prescritti dall'art. 59 cit.
  • pur nella notorietà del grave e perdurante disservizio nella raccolta e conferimento dei rifiuti che ha colpito la città in oggetto (Napoli), la sussistenza del diritto alla detrazione della TARSU dev'essere accertato dal giudice del merito, con onere della prova a carico del contribuente.

Alla luce di tutto quanto ciò detto si evince che la tassa in questione è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa a prescindere dal fatto che l'Amministrazione comunale sia responsabile o no dell'inefficienza.

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