Variazioni tariffarie TARSU nell’ordinamento siciliano

La Redazione
29 Ottobre 2015

Va negata l'applicabilità diretta ed immediata all'ordinamento della Regione Sicilia del nuovo OREL approvato con D. Lgs. 267/2000.

Va negata l'applicabilità diretta ed immediata all'ordinamento della Regione Sicilia del nuovo OREL approvato con D. Lgs. 267/2000: in presenza di un rinvio – quale quello operato dall'art. 1, L.R. n. 48/1991 all'art. 32 L. 142/90 – il legislatore regionale fa propria la norma statale rendendola quindi estranea alla normativa statale, sicché l'ordinamento regionale non subisce automatiche modifiche in caso di abrogazione della norma recepita.

Tanto premesso deve ritenersi che nell'ordinamento siciliano l'organo competente a provvedere in ordine alla variazione tariffaria TARSU è il Consiglio Comunale e non già il Sindaco.

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