Illegittimo l'atto impositivo emesso ante tempus
29 Gennaio 2016
Si può impugnare ed annullare l'avviso di recupero del credito di imposta che viene emesso prima dello scadere dei 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di ispezione nei riguardi di un contribuente. Lo ha ribadito ancora una volta la Cassazione, con la sentenza depositata il 27 gennaio 2016, n. 1475. Con essa, i Giudici della Suprema Corte hanno rigettato l'appello presentato dal Ministero dell'Economia e dall'Agenzia delle Entrate, che erano ricorsi per Cassazione avverso la sentenza precedentemente emanata dalla Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l'illegittimità di un avviso di recupero del credito di imposta.
Secondo la Commissione Regionale, il fatto che fosse stato emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 giorni, senza alcuna motivazione circa l'urgenza, rendeva l'avviso illegittimo.
Secondo la Corte, la valutazione della Commissione Regionale era stata corretta. Infatti, “l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento […] determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, , poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione tra amministrazione e contribuente”. Ne è dunque derivato il rigetto del ricorso. |