Il vizio revocatorio dell'errore di fatto

Liliana Peruzzu
02 Febbraio 2016

Tra i motivi di revocazione della sentenza tributaria riveste particolare importanza, specialmente da un punto di vista pratico, il vizio revocatorio del c.d. errore di fatto (art. 395, n. 4 c.p.c.). Detto vizio si sostanzia nell'erronea percezione dei fatti di causa e viene a verificarsi quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando sia supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e - tanto nell'uno quanto nell'altro caso - se il fatto non identifica un punto controverso sul quale la sentenza (impugnata dinanzi al giudice della revocazione) si è pronunciata.
Premessa

Tra i motivi di revocazione della sentenza tributaria riveste particolare importanza (specie da un punto di vista pratico – cfr. TESAURO F., Manuale del processo tributario, II edizione, 2014) il vizio di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c., ovvero il c.d. errore di fatto revocatorio.

Detto vizio si sostanzia nell'erronea percezione dei fatti di causa e viene a verificarsi quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando sia supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e - tanto nell'uno quanto nell'altro caso - se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza (impugnata dinanzi al giudice della revocazione) ebbe a pronunciare.

Per le caratteristiche sue proprie, l'errore di fatto viene quindi inquadrato tra i vizi c.d. “palesi” della sentenza che possono fondare un'azione di revocazione “ordinaria”, avente ad oggetto fatti o giudicati già noti o conoscibili sin dal momento di pubblicazione della sentenza medesima.

Posta, dunque, la conoscibilità immediata di tale errore, il ricorso per revocazione, fondato su detto vizio, si presenta alla stregua di un mezzo di impugnazione “ordinario”, la cui interposizione è preclusa in presenza di un giudicato formale o avverso le sentenze di primo grado, pronunciate dalla Commissione Tributaria Provinciale, stante il carattere assorbente del mezzo di gravame ordinario, ovvero l'appello.

Il ricorso per revocazione fondato sul vizio di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. può, dunque, trovare spazio solo nei ricorsi per revocazione avverso le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Regionali nonché, per espressa previsione dell'art. 391-bis c.p.c.,anche avverso le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione.

L'errore revocatorio come definito dalla giurisprudenza di legittimità

Nonostante il concetto di “errore di fatto” sia normativamente definito, da tempo la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è premurata di definire, in maniera più precisa e puntuale, gli elementi caratterizzanti detto vizio, in vista della corretta proposizione della relativa impugnazione per revocazione della sentenza.

Secondo quanto stabilito in innumerevoli pronunce (cfr. ex multis Cass. civ. 14 luglio 2015, n. 14685) l'errore revocatorio, di cui all'art. 395 c.p.c., n. 4, dovrebbe, dunque, necessariamente:

  • consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
  • essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
  • non cadere su di un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;
  • presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche (ex plurimis, n. 3180/2015; n. 7127/2006; n. 6511 e n. 4295/2005);
  • non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.

Oggettiva e immediata rilevabilità

Coerentemente con i crismi definiti dalla costante giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto, rilevante ai fini del giudizio revocatorio, dovrebbe, in primo luogo, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche.

Lo stesso non può tradursi, infatti, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, posto che in tal caso si verte in ipotesi di errori di giudizio, inidonei a determinare la revocabilità delle sentenze (cfr. ex plurimis: n. 3180/2015; n. 1731/2014; n. 22569/2013; n. 1381/2012; n. 16003/2011; n. 22171/2010; n. 8180/2009 e ss. uu. n. 7217/2009; n. 14267/2007; n. 6198/2005; n. 5150/2003). Gli errori di giudizio, infatti, sono rilevabili (laddove sussistano i presupposti) solo tramite ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (n. 3 o n. 5, a seconda che si tratti di un error in iudicando ovvero dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti).

L'errore in parola deve, quindi, necessariamente, essere riconducibile ad una mera svista materiale del giudice, o meglio ad “un errore meramente percettivo che in nessuno modo coinvolga l'attività valutativa di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività” (cfr. Cass. civ. 19 giugno 2007, n. 14267).

La Corte di Cassazione, peraltro, recentemente, con l'ordinanza del 4 gennaio 2016, n. 1, è tornata a precisare (analogamente a quanto già effettuato con la pronuncia n. 17110/2010) che, affinché una sentenza possa ritenersi affetta da errore revocatorio “è necessario che la errata supposizione della sussistenza o insussistenza di un fatto sia espressa e non implicita”. In altre parole, si è stabilità la necessità che la sentenza dia espressamente conto della esistenza o inesistenza di un fatto. Diversamente, ovvero laddove il giudice si limiti a pronunciare una decisione che “giuridicamente supponga” l'esistenza o l'inensistenza di un fatto, incontrovertibilmente escluso o positivamente stabilito, l'omessa percezione del medesimo esula dall'ambito dell'errore revocatorio, ricadendo, più correttamente, nell'omessa valutazione di fatti di causa, censurabile unicamente tramite ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. (se afferente a fatti sostanziali) ovvero ai sensi del citato art. 360, comma 1, n. 4 (qualora, invece, si riferisca a fatti processuali).

Decisività

Ai fini dell'integrazione del secondo profilo, ovvero quello relativo alla decisività dell'errore in parola, dovrebbe ravvisarsi la sussistenza di un nesso di causalità tra l'errore in parola e la decisione resa, tale che, una volta rimosso l'errore, venga meno uno dei presupposti necessari su cui si è fondato il convincimento del giudice (cfr. ex plurimis, Cass. n. 12962 e n. 3379/2012; n. 4295/2005).

In altre parole dovrebbe trattarsi di un errore “essenziale” la cui espunzione sia tale da determinare, in tutto o in parte, una soluzione di segno opposto, o meglio una riforma della sentenza impugnata (cfr., COLLI VIGNARELLI A., La nozione di errore di fatto ai fini della revocazione della sentenza, in "GT - Rivista di giurisprudenza tributaria" n. 12/2015).

L'errore revocatorio dovrebbe, poi, essere distinto rispetto all'errore materiale rilevabile da una mera lettura della sentenza e non già da un confronto tra la rappresentazione dei fatti contenuta nella medesima e gli atti e documenti di causa. Tale errore, infatti, non necessita di un giudizio revocatorio, ma può essere, più semplicemente, corretto nei modi e nelle forme previsti dagli artt. 287 e ss. c.p.c. (pacificamente applicabili al processo tributario; cfr. Cass. civ. 19 luglio 2006, n. 16488).

Evidenza e obiettività

Affinché venga integrato il requisito dell'evidenza e dell'obiettività è, poi, necessario che l'errore revocatorio venga a palesarsi ex actis, ovvero a seguito di un mero confronto tra la rappresentazione della realtà contenuta nella sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti di causa.

Tale ultima rappresentazione riveste maggior inferenza e importanza rispetto alla prima, suscettibile di essere mutata a seguito della revocazione della sentenza impugnata (Cass. civ., n. 24512/2009; Cass. civ., 21 luglio 2011, n. 16003; Cass. civ., 17 settembre 2014, n. 19576; Cass. civ., 22 ottobre 2014, n. 22436).

Dovendo, dunque, l'errore risultare da una siffatta divergenza di rappresentazioni, logicamente, non sarà possibile addurre nuovi atti o documenti nell'ambito del giudizio revocatorio vertente, per l'appunto, sul presunto errore di fatto (cfr. Cass. civ. 18 marzo 2004, n. 5475).

Altrimenti opinando, sarebbe possibile, sotto le mentite spoglie dell'errore revocatorio incardinare un nuovo grado di giurisdizione (pervenendo, così, a soluzioni non volute dall'ordinamento).

Dottrina rilevante

(Cfr. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1956, II; GLENDI C., La revocazione delle decisioni delle Commissioni tributarie, in Dir. prat. trib., 1981, I; GIACOBBE, Della revocazione, in Picardi, Codice di procedura civile, Milano, 2000; CONSOLO, "Sub art. 391-bis", in Consolo - Luiso, Codice di procedura civile commentato, IPSOA, 2000; CARBONE, "Sub art. 391-bis", in Carpi - Taruffo, Commentario breve al codice di procedura civile, Padova, 2002; ONNIBONI, Della revocazione, in Consolo - Luiso, Codice di procedura civile commentato; BUSCEMA, "Ultimi orientamenti in tema di revocazione nel processo tributario", in Il fisco, 2003; MARINELLI, La revocazione, in Consolo - Glendi, Commentario breve alle leggi del processo tributario, Padova, 2012; TURCHI, "Sub art. 64", in Tesauro, Codice commentato del processo tributario, Torino, 2011).

L'errore di fatto nel giudizio revocatorio dinanzi alla Corte di Cassazione

Come accennato in premessa, in tema revocazione, è possibile denunciare (ex art. 391-bis c.p.c.) la sussistenza di un errore di “fatto” (sia esso processuale o sostanziale) anche in relazione ad una pronuncia della Corte di Cassazione (e.g., per omessa la lettura di uno o più motivi di ricorso per cassazione; cfr., Cass. civ. n. 17163/2015; Cass. civ. n. 16003/2011; Cass. civ., 13 gennaio 2010, n. 362).

Per condiviso principio, il vizio in parola sarebbe configurabile laddove la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti (interni al giudizio di legittimità) e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (o esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (o escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale (cfr. Cass. civ. n. 22868/2012).

Anche nell'ambito del giudizio revocatorio, la parte ricorrente dinanzi alla Corte di Cassazione ha, però, l'onere di esporre l'errore denunciato e riprodurre con adeguata autosufficienza (ovvero di indicare con puntualità) i passaggi degli atti del giudizio pertinenti e dai quali possa essere apprezzata la sussistenza di tale vizio.

All'uopo, è necessario ricordare che “il processo tributario, in quanto volto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio d'impugnazione del provvedimento stesso, onde il dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ma entro i limiti segnati dalle contestazioni mosse dalla parte privata” (cfr. Cass. civ. n. 28680/2005).

In tema di contenzioso tributario, infatti, tanto nella disciplina recata dall'abrogato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, quanto in quella introdotta dal vigente D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il meccanismo d'instaurazione del processo è imperniato sull'impugnazione del provvedimento impositivo, volta ad ottenere il sindacato giurisdizionale sulla legittimità formale e sostanziale del medesimo; il carattere impugnatorio del giudizio comporta, dunque che l'indagine sul rapporto tributario sia circoscritta ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione finanziaria, nonché degli elementi del fatto costitutivo che la parte privata abbia specificamente dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. Cass. n. 7766/2006 e n. 8177/2011).

Tali principi consentono di definire, in modo più puntuale, i confini del giudizio revocatorio e, per quanto di interesse, di delimitare quelli dell'errore di fatto deducibile tramite detto mezzo di impugnazione.

L'errore di fatto, risultante da atti o documenti di causa, deve, infatti, a sua volta, essere, necessariamente, ricondotto al medesimo perimetro decisorio che va dal contenuto dell'atto impugnato (recante la pretesa impositiva alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati) alle contestazioni mosse dalla parte privata. Entro questo ambito resta circoscritto anche lo spazio deliberandi del giudizio revocatorio. Ciò implica che il ricorrente in revocazione sia tenuto ad addurre unicamente fatti che siano stati parte del processo tributario nei precedenti gradi di giudizio e, dunque, desunti dall'atto impugnato ovvero dalle contestazioni recate nel ricorso introduttivo il processo di primo grado, purché non abbiano costituito un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciarsi (cfr. Cass. civ. 27 novembre 2015, n. 24281).

La mera allegazione del documento, tuttavia, quand'anche avvenuta dal primo grado di giudizio, non sarebbe idonea, di per sé, ad introdurre in giudizio il “fatto”, qualora lo stesso non sia stato veicolato (negli stessi termini) né nell'atto impugnato, né nelle contestazioni mosse da parte privata.

Detta “mancanza” comporterebbe, invero, un elevato rischio di subire una declatoria di inammissibilità per mancanza di autosufficienza del motivo attraverso il quale si deduce la violazione del fatto.

La mancanza di autosufficienza dei motivi di ricorso, in merito al prospettato errore di fatto, infatti, assorbe tutte le altre doglianze e rende superflua anche la disamina circa la decisività o meno dello stesso, logicamente susseguente all'accertamento della ricorrenza dell'errore.

Conclusioni

Alla luce di quanto prospettato supra, i “confini” della figura dell'errore revocatorio sembrerebbero sufficientemente definiti.

Giurisprudenza e dottrina si sono, inoltre, premurate di individuare ipotesi specifiche di esclusione, non sussumibili nella fattispecie astratta dell'errore di fatto, quali, ad esempio la mancata considerazione di un documento (cfr. Cass. civ. n. 5865/1987) ovvero l'accertamento circa l'esistenza di "overrulling" della sentenza (cfr. Cass. civ. 1 aprile 2015, n. 6669) che non costituiscono errori meramente percettivi della realtà del processo, bensì valutazioni di diritto, inidonee a determinare la revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c..

È stato fatto, invece, rientrare nel perimetro di applicabilità della norma in rassegna il mancato esame di un documento decisivo che il giudice ritenga erroneamente non prodotto (cfr. Cass. civ. n. 5475/2004), posto che in detta circostanza non si verte in un caso di inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, bensì in un caso di errata percezione della realtà, obiettivamente e immediatamente rilevabile.

Tuttavia, nonostante le precisazioni più volte effettuate in ordine ai tratti identificativi dell'errore revocatorio, nell'esperienza pratica, non sempre risulta agevole distinguere l'error in percipiendo dall' error in decidendo che, eventualmente, inficia la sentenza. Numericamente tendono, infatti, a prevalere le pronunce di rigetto dei ricorsi per revocazione fondati sulla presunta sussistenza di un errore di fatto (come definito dall'art. 395, n. 4, c.p.c.) non correttamente individuato o circoscritto.

Ciò a discapito, ovviamente, delle ragioni del contribuente per il quale, sovente, la rilevabilità dell'errore di fatto riveste una vitale importanza, specie se si considera, come osservato da alcuni (FANTOZZI A., Diritto tributario, IV edizione, 2012; Cass. civ., 24 novembre 2008, n. 27956) che, nell'ambito del processo tributario, la prova documentale è, allo stato, l'unica utilizzabile. La mancata rilevazione dei fatti in essa rappresentati ovvero il loro fraintendimento può determinare, infatti, una significativa deminutio della tutela apprestata al contribuente e la possibilità di correggere siffatti errori rappresenta, in innumerevoli casi, l'unica via percorribile, al fine di veder garantita la sua posizione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario