Aree disagiate: il bonus per l'incremento occupazione è aiuto di Stato
29 Settembre 2017
Incremento occupazionale in aree disagiate, il bonus è da considerarsi come aiuto di Stato. Lo dice la Cassazione con la sentenza del 27 settembre 2017, n. 22497. Una società inviava all'Agenzia delle Entrate un'istanza per ottenere un ulteriore credito di imposta per incremento occupazionale, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 388/2000, chiedendo di poter accedere al bonus oltre al limite de minimis previsto dalla norma. Per l'Agenzia, non era possibile accogliere la richiesta, in quanto non poteva esprimersi in merito alla sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del bonus. Nel ricorso, la società affermava che non erano applicabili le regole del de minimis in quanto le misure di carattere generale tese a salvaguardare l'occupazione non si configuravano come aiuti di Stato.
«Per maturare il diritto ai contributi [...] i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate», hanno ricordato i Giudici della Cassazione; tali dati sono necessari per stabilire la base occupazionale di riferimento e la tipologia dell'assunzione. Tali contributi possono poi essere fruiti solo dopo l'atto d'assenso dell'Agenzia.
Fatte queste premesse, la Cassazione ha ricordato che erroneamente la ricorrente considerava il credito di imposta per incremento occupazionale non includibile tra gli aiuti di Stato: l'incentivo non riguardava le imprese ma l'assunzione di lavoratori in aree disagiate; non poteva quindi negarsi il carattere di aiuto di Stato. La sussistenza dei presupposti doveva quindi essere vagliata sulla base del sistema normativo nazionale. |