Il sindacato dell’Ufficio sulle spese di sponsorizzazione
30 Ottobre 2015
In sede di accertamento, non è data facoltà all'Ufficio di sindacare le scelte imprenditoriali mettendo in relazione l'utile conseguito in sede di bilancio di esercizio con le spese di sponsorizzazione, trattandosi di valutazione a posteriori.
ll corrispettivo in denaro o in natura a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e le altre istituzioni previste, costituisce spesa di pubblicità entro l'importo massimo di € 200.000, ai sensi dell'art. 90, c. 8, L. 289/2002. In conformità con il disposto di cui alla circolare ministeriale 21 del 22 aprile 2003, in virtù di presunzione assoluta i corrispettivi erogati – volti alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante specifica attività del beneficiario – possono essere dedotti nell'esercizio di sostenimento o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUIR. Diversamente, per le sole spese di rappresentanza, l'Ufficio deve verificare con valutazione discrezionale se le spese siano rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità.
|