Prescrizione ordinaria per il debito erariale
01 Dicembre 2015
Le imposte erariali recate da cartella di pagamento non hanno la caratteristica della peridiocità richiesta dall'art. 2948, n. 4 c.c.: non sussistendo una norma generale che stabilisca il termine prescrizionale del debito erariale, la prevalente giurisprudenza tributaria è d'accordo nel ritenere che l'accertamento del credito erariale che sia divenuto definitivo per mancata impugnazione o sulla base di sentenza passata in giudicato, è soggetto al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Dunque un atto amministrativo (cartella di pagamento) non confermato da sentenza definitiva di condanna necessariamente soggiace agli ordinari termini di decadenza e prescrizione decennale che non sono rintracciabili nel disposto di cui all'art. 2953, ma di cui all'art. 2946 c.c.
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