Incrementi patrimoniali consiederati nell'annualità in cui si sono formati
30 Novembre 2016
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (il quale ha riformulato l'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973) non è più consentito "spalmare" gli incrementi patrimoniali accertati in un anno, pro quota nei cinque precedenti. Ciò perchè la nuova norma non lo consente, prevedendo invece che il maggior reddito accertato sia interamente consiederato nell'annualità in cui si ritiene si sia formato. Ciò, peraltro, non costituisce applicazione retroattiva della nuova norma, poiché si tratta semplicemente di applicare la norma stessa con riferimento a redditi accertati in annualità in relazione alle quali è pacificamente in vigore. Del resto, a ragionare in maniera differente, si andrebbe a violare il divieto di doppia imposizione, poichè lo stesso reddito verrebbe considerato, in base alla nuova norma, per intero nell'anno in cui se ne accerta la formazione e, in base alla vecchia, per 1/5, in ciascuno dei cinque anni precedenti. |