Costi di sponsorizzazione contestabili sulla sola antieconomicità
03 Ottobre 2017
Se il contribuente giustifica l'inerenza del costo di sponsorizzazione, le Entrate non possono contestarlo basandosi esclusivamente sulla sua antieconomicità. È il caso esaminato dai giudici di legittimità con l'ordinanza del 2 ottobre 2017 n. 23033. Con tale pronuncia, i giudici della Cassazione hanno rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso in esame, il Fisco aveva contestato l'inerenza di un costo di sponsorizzazione di un'associazione sportiva, emettendo un avviso di accertamento. I giudici del merito, tuttavia, avevano asserito che la società contribuente aveva adeguatamente comprovato l'inerenza del costo contestato dalle Entrate, e che quindi le ragioni della pretesa fiscale risultavano infondate. L'Agenzia ricorreva in Cassazione, ritenendo che la proporzione del costo stesso rispetto ai redditi dichiarati e l'inidoneità promozionale della spesa fossero indici sufficienti per fondare l'accertamento.
Ciò è sembrato infondato ai giudici della Suprema Corte. Ricordando come la CTR avesse contestato la pretesa antieconomicità della spesa per la sponsorizzazione, dalla Corte hanno confermato la validità dell'operato dei giudici del merito, osservando come l'ente impositore non aveva contestato l'inerenza del costo in quanto tale, considerandolo soltanto parzialmente inerente “peraltro svalutando l'allegazione erariale in considerazione delle controprove della società contribuente in ordine alla produttività in concreto della spesa promozionale, anche con riguardo ai destinatari del suo messaggio ed agli effetti espansivi dei ricavi ottenuti”. Bussole di inquadramento |