Per evitare la bancarotta semplice bisogna provare un vantaggio compensativo

La Redazione
03 Ottobre 2017

La previsione dettata in tema di infedeltà patrimoniale secondo cui deve escludersi la rilevanza penale dell'atto depauperatorio dell'amministratore, in presenza di un vantaggio compensativo può essere applicata anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari, come la bancarotta semplice: a tale scopo, però, l'amministratore è tenuto a provare l'esistenza di una realtà di gruppo alla luce della quale l'atto dissipativo assuma un significato diverso.

La previsione dettata in tema di infedeltà patrimoniale secondo cui deve escludersi la rilevanza penale dell'atto depauperatorio dell'amministratore, in presenza di un vantaggio compensativo può essere applicata anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari, come la bancarotta semplice: a tale scopo, però, l'amministratore è tenuto a provare l'esistenza di una realtà di gruppo alla luce della quale l'atto dissipativo assuma un significato diverso.

Si è pronunciata in questo senso la Cassazione, con la sentenza della V Sezione Penale n. 45288.

Il caso. Il presidente del c.d.a. di una s.r.l. dichiarata fallita, veniva condannato per il reato di bancarotta semplice, ex art. 224 l. fall. in relazione all'art. 217, commi 1 e 2, in quanto ritenuto responsabile di avere consumato una parte notevole del patrimonio societario mediante atti di disposizione ritenuti dissipativi e manifestamente imprudenti, nonché per una irregolare tenuta delle scritture contabili. L'imputato proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

Bancarotta semplice: punibilità a titolo di colpa e operazioni contabili affidate a commercialisti. Un motivo di ricorso attiene all'affermata responsabilità dell'amministratore per bancarotta semplice documentale, a titolo di colpa, per avere omesso di vigilare sull'operato dell'esperto cui era stata affidata la tenuta della contabilità. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la S.C. ribadisce che il delitto de quo è punibile anche a titolo di colpa, e che sull'imprenditore individuale e sull'amministratore incombe l'obbligo di curare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, ai sensi degli artt. 2214 e 2241 c.c.: di conseguenza, non può liberarsi dalla responsabilità affermando di avere affidato l'incarico di tenuta delle scritture contabili ad altro soggetto, professionista. La sua responsabilità sussiste anche per culpa in vigilando.

La S.C. precisa, ulteriormente, che amministratori sindaci e liquidatori di una società non vanno esenti da responsabilità per il fatto che le operazioni contabili siano state affidate ad un commercialista o a un dipendente qualificato.

Infedeltà patrimoniale, condotte dissipative e vantaggi compensativi. Con altro motivo, l'amministratore lamenta che i giudici non abbiano considerato i vantaggi prevedibili derivanti dalle operazioni societarie verso una sua controllata.

In proposito, la S.C. richiama l'art. 2634 c.c., che in materia di infedeltà patrimoniale esclude la rilevanza penale dell'atto depauperatorio, in presenza di vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito: ebbene, tale previsione risulta applicabile anche ai reati fallimentari, segnatamente a fatti di disposizione patrimoniale contestati come dissipativi. L'amministratore che abbia compiuto un atto dannoso per il patrimonio e contrario all'interesse sociale deve dimostrare l'esistenza di una realtà di gruppo, alla luce della quale quell'atto assumano un significato diverso, sì che i benefici indiretti della società fallita risultino non solo effettivamente connessi a un vantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare gli effetti immediati negativi dell'operazione compiuta. Grava perciò sull'imputato l'onere della prova, senza la quale deve affermarsi una sua responsabilità penale.

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