Per il perfezionamento della cartella basta la consegna del plico a casa del contribuente
04 Ottobre 2017
La Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata ieri, n. 23083 ha respinto il ricorso di un contribuente contro Equitalia. La questione vedeva il contribuente impugnare la sentenza della CTR favorevole all'Ente per la riscossione eccependo l'invalidità di alcune cartelle di pagamento effettuata tramite consegna al portiere senza l'inoltro della successiva raccomandata informativa.
La Cassazione ha ricordato che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso […] è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente”.
La Cassazione ha ancora precisato che la notifica della cartella si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale che garantisce l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato. |