Sono operazioni inesistenti i pagamenti effettuati ante fattura

La Redazione
05 Ottobre 2017

La Cassazione, con l'ordinanza depositata ieri n. 23166, ricorda che se i pagamenti sono effettuati prima dell'emissione della fattura, il Fisco può contestarli in quanto sospetti indizi di operazioni soggettivamente inesistenti.

Se i pagamenti sono effettuati prima dell'emissione della fattura, il Fisco può contestarli in quanto sospetti indizi di operazioni soggettivamente inesistenti. Lo conferma la Cassazione, con l'ordinanza depositata ieri n. 23166, con la quale ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso una contribuente.

Il caso finito nelle aule della Corte riguardava un avviso di accertamento emesso per recupero a tassazione di componenti positivi di reddito e di costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, in merito all'acquisto di alcune auto.

Se la CTR si era espressa ritenendo illegittimo l'accertamento, non così i giudici della Suprema Corte, che hanno confermato la legittimità dell'atto. Si legge in ordinanza: «qualora l'Amministrazione Finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture a fini IVA e di imposte dirette, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili».

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