Termini per l'impugnazione e decadenza
01 Febbraio 2016
L'art. 32, comma 1, della L. 4 novembre 2010, n. 183 (modificato dall'art. 1, comma 38, della L. 28 giugno 2012, n. 92) nel prevedere l'inefficacia dell'impugnazione extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale, comporta che il termine per proporre l'azione giudiziale decorra dal compimento della prima - da identificarsi, per esigenze di celerità diretta a tutelare l'interesse del datore di lavoro alla certezza del rapporto, con il momento di spedizione dell'atto - e non dalla scadenza dei sessanta giorni concessi per l'impugnazione stragiudiziale.
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