La differenza tra licenziamento ed esclusione del socio nelle cooperative
01 Aprile 2015
Una socia lavoratrice di cooperativa impugnava la delibera di esclusione da socio e contestuale risoluzione del rapporto di lavoro. Respinta l'istanza di reintegra nei primi due gradi di giudizio, la lavoratrice ricorreva in Cassazione criticando l'approccio ermeneutico seguito dalla Corte territoriale.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 2802/2015, indaga dapprima la volontà del Legislatore del 2003 che, nel modificare la disciplina dell'esclusione del socio prevista dall'art. 5, co. 2, L. n. 142/2001, ha inteso riconfermare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro ed ha previsto un rapporto di consequenzialità fra il recesso o l'esclusione del socio e l'estinzione del rapporto di lavoro, che escluderebbe la necessità, in presenza di comportamenti che ledono il contratto sociale oltre che il rapporto di lavoro, di un distinto atto di licenziamento.
A parere della Corte, quindi, la delibera di esclusione da socio lavoratore è sufficiente a determinare l'automatica estinzione del rapporto di lavoro producendo la cessazione di entrambi i rapporti, sociale e lavorativo, senza la necessità di irrogazione di uno specifico atto di licenziamento. La posizione di tale soggetto, escluso dal rapporto sociale e – conseguentemente – dal rapporto mutualistico, risulta in ogni caso adeguatamente tutelata grazie alla facoltà, prevista dall'art. 2533 c.c., del socio lavoratore di proporre opposizione al tribunale avverso la delibera degli amministratori o, se previsto dall'atto costitutivo, dell'assemblea dei soci.
Essendosi la Corte d'Appello conformata ai principi appena descritti ed avendo “analiticamente scrutinato le disposizioni statutarie disciplinanti l'esclusione del socio, nonché le disposizioni dello statuto societario che definiscono lo scopo sociale, reputando il comportamento assunto dalla socia lavoratrice come definito alla luce delle acquisizioni probatorie, gravemente contrario agli obblighi fondamentali del rapporto sociale ed allo spirito di solidarietà mutualistica sotteso alle prestazioni rese dal socio in ambito lavorativo”, la Cassazione rigetta il ricorso. |