Rendimento del lavoratore
01 Giugno 2016
Il lavoratore che si assenta per malattia, può esser licenziato per scarso rendimento o se non supera il comporto? In base all'art. 2110 c.c., il lavoratore ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro, durante la malattia, per un determinato periodo c.d. comporto, stabilito nel contratto collettivo applicato o ex lege. Pur non avendo superato suddetto periodo, le ripetute assenze del lavoratore porranno comportare un licenziamento per gmo, qualora il datore dia prova dell'inutilità della prestazione lavorativa svolta, facendo però riferimento ai giorni in cui il lavoratore è presente sul luogo di lavoro. Diversa ancora è l'ipotesi in cui, in ragione delle modalità e dei periodi delle assenze, sia provata l'impossibilità di utilizzo della prestazione lavorativa. Se il licenziamento si giustifica in base allo scarso rendimento, essendo questo fondato su un comportamento colpevole del lavoratore, dovrà esserne data prova, avulsa da riferimenti ai periodi di malattia, determinata invece da cause di forza maggiore. In merito si vedano, ex plurimis, Corte di Cassazione sentenza n. 17436/2015; Tribunale di Milano ordinanza n. 26212/2015. |