Condanna del datore e versamento delle mensilità

04 Agosto 2014

La sentenza di condanna del datore al versamento di un dato numero di mensilità costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando la somma stessa sia quantificabile per mezzo di un mero calcolo algebrico. Così la Suprema Corte nella sentenza n. 17537/2014.

Al centro del caso il ricorso di una s.p.a. avverso il rigetto dell'opposizione dell'atto di precetto con cui un dipendente richiedeva una somma a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione e di risarcimento del danno, oltre interessi legali: alla base di tutto l'illegittimità del licenziamento nei confronti del diretto interessato.

Parola alla Cassazione

La Suprema Corte premette che è pacifico il dato per cui la sentenza di condanna del datore al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito di accertata illegittimità della risoluzione datoriale costituisca valido titolo esecutivo che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla quantificazione del credito. Basta infatti una determinazione per mezzo di un mero calcolo aritmetico sulla base di elementi “certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere”, tralasciando elementi esterni ancorché presenti nel processo che ha condotto alla sentenza di condanna (Cass. nn. 9693/09; 10164/2010; 22427/2004).

Valido titolo per l'esecuzione del credito

La Corte ha poi chiarito in altre pronunce (ordinanza n. 2816/2011) che la sentenza di condanna del datore al versamento di un dato numero di mensilità costituisce valido titolo esecutivo per la realizzazione del credito anche quando la somma stessa sia quantificabile per mezzo di una mero calcolo algebrico sempreché i dati per acquisire tale necessaria certezza possano essere tratti dal contenuto dello stesso titolo e non da fonti esterne.
Ne consegue che soltanto se per determinare l'importo sono necessari elementi estranei al giudizio concluso e non reperibili dalla legge, il creditore può a pieno titolo fare ricorso al procedimento monitorio: l'ammontare potrà essere attestato con altri e diversi documenti. Resta però preclusa, comunque, l'attivazione dell'esecuzione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.