Liberi professionisti e pensione di vecchiaia, la Cassazione chiarisce i criteri di calcolo

01 Dicembre 2014

Ai sensi dell'art. 6 legge n. 45/1990, in ipotesi di coincidenza di periodi assicurativi, la contribuzione del libero professionista risulta essere quella di importo più elevato soltanto nel caso di mancanza di attività effettiva. Così la Cassazione nella pronuncia n. 25345/2014.

La sentenza n. 25345, depositata dalla Sezione Lavoro il 28 novembre 2014, chiarisce alcuni punti sulla disciplina della coincidenza dei periodi di contribuzione.

Il caso

La Corte d'Appello di Catanzaro confermava la sentenza del giudice di prime cure con la quale era stata accolta la domanda proposta nei confronti della Cassa Italiani di Previdenza dei geometri, intesa ad ottenere il ricalcolo delle pensione di vecchiaia in applicazione dell'art. 6 legge 5 marzo 1990, n. 45 e dell'art. 2 legge 20 ottobre 1982, n. 773. La Corte territoriale motivava nel senso che – in caso di coincidenza di periodi contributivi – ai fini del calcolo della pensione si dovesse comunque tenere conto dell'importo più elevato (anche se il riferimento era a prestazioni effettivamente svolte).

Coincidenza di più periodi coperti da contribuzione: come comportarsi

La Cassa dei geometri liberi professionisti ricorre per Cassazione, con un motivo di ricorso giudicato fondato. In particolare la Suprema Corte rileva che solo in mancanza di attività effettiva deve considerarsi la contribuzione di importo più elevato ai fini del calcolo della pensione. Laddove si verifichi la coincidenza di più periodi coperti, sono utili quelli relativi all'attività effettiva. La ratio della norma è quella di favorire il contributo massimo nel medesimo coincidente periodo lavorativo, mentre nel caso di coincidenza di periodi con contribuzione relativa ad attività effettiva la stessa può essere trasferita o rimborsata.

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