Scarso rendimento e licenziamento disciplinare

La Redazione
02 Marzo 2017

La Cassazione, con sentenza n. 3855 depositata il 14 febbraio 2017, afferma che lo scarso rendimento non può essere di per sé dimostrato da plurimi precedenti disciplinari del lavoratore, già sanzionati in passato.

Un lavoratore proponeva ricorso chiedendo una declaratoria di nullità, inefficacia o annullabilità dell'esonero intimatogli per scarso rendimento ex art. 27, co. 1, lett. d), RD n. 148/1931; la sua domanda veniva rigettata sia in primo grado che in Appello. I giudici d'Appello, infatti, ritenevano che l'irrogazione di 22 sanzioni disciplinari al lavoratore nei due anni precedenti l'esonero, fosse una circostanza sufficiente a configurare la grave inadempienza richiesta dalla lett. d), art. 27, co. 1, RD n. 148/1931.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 14 febbraio 2016, n. 3855, accogliendo il ricorso del lavoratore, cassa la sentenza di Appello: l'esonero definitivo dal servizio per scarso rendimento si basi sia su un profilo sia soggettivo (imputabilità a colpa dell'agente), sia oggettivo (rendimento della prestazione inferiore alla media esigibile).

Nel caso di specie, i giudici d'Appello avevano errato nell'individuare lo scarso rendimento solamente in ragione del cumulo di sanzioni disciplinari. Così facendo, dunque, si è verificata una duplicazione degli effetti di condotte ormai esaurite, in violazione del divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per un medesimo fatto, anche se sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica.

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